Telemarketing e registro delle opposizioni, le novità


Entro i primi di maggio dovrebbero diventare operative alcune novità inerenti il registro delle opposizioni, l’archivio che già da qualche anno raccoglie i dati di coloro che non vogliono ricevere chiamate telefoniche a scopo commerciale, pubblicitario, di vendita diretta o di ricerca di mercato.

Una legge pubblicata in Gazzetta ufficiale lo scorso 3 febbraio ha esteso la possibilità di iscrizione al registro dei cellulari e dei numeri fissi non inseriti nell’elenco telefonico, specificando che con un’unica iscrizione l’utente potrà chiedere l’inserimento di tutti i propri recapiti telefonici, fissi e mobili.

Ulteriormente, attraverso l’iscrizione scatterà la cancellazione automatica dei consensi precedentemente espressi individualmente a ditte, società eccetera, compresi quelli per la cessione dei propri dati a terzi. Tutti coloro che hanno ricevuto il numero e il consenso in questo modo, anche indirettamente, non potranno quindi più effettuare chiamate.

L’iscrizione potrà inoltre essere revocata dall’utente in qualsiasi momento, per periodi definiti e nei confronti di uno o più soggetti specifici, telematicamente o telefonicamente.

Si tratta di novità importanti, almeno sulla carta, proprio perché fino a oggi non solo l’iscrizione riguardava solo i numeri fissi pubblicati negli elenchi degli abbonati, ma non proteggeva nei casi – peraltro diffusissimi – dove il consenso al trattamento era stato dato individualmente.

Si interviene quindi sulle normative per cercare di rafforzare uno strumento di “protezione” il cui parziale fallimento è ormai ampiamente riconosciuto, dovuto appunto anche alla facilità con cui le stesse si prestavano a essere violate.

Continueranno a rimanere fuori dall’ambito, e quindi dalla cancellazione “automatica”, i consensi dati nell’ambito di uno specifico contratto di acquisto di beni o servizi, in essere o cessato da massimo 30 giorni, che eventualmente devono essere revocati con una comunicazione diretta al venditore.

Quindi, per capirsi, se si è firmato un contratto per l’acquisto di un bene (online o in casa propria per esempio) e in calce al contratto abbiamo espresso il consenso al contatto telefonico per fini pubblicitari od altri, quel consenso rimane valido anche se ci si iscrive al registro ed eventualmente sarà necessario contattare la controparte contrattuale per revocarlo espressamente.

Allo stesso modo saranno esclusi dalla cancellazione tutti i consensi dati in modo diretto successivamente all’iscrizione al registro.

La cessione a terzi dei numeri presenti nel registro non sarà possibile, a meno che non sia fatta allo scopo di inviare comunicazioni commerciali di prodotti e servizi della ditta o società che detiene i dati, con obbligo in ogni caso di comunicare i dati del terzo all’utente lasciando a questi la possibilità di revocare il consenso in qualsiasi momento.

Il soggetto pubblico di riferimento per segnalazioni di violazioni è, lo ricordiamo, il Garante della Privacy che ha facoltà di attivarsi anche per provvedimenti sanzionatori o inibitori delle attività dei venditori. Qui il sito con informazioni e modulistica utile.

Altre novità future riguardano le attività di telemarketing in generale. Dal divieto di utilizzare compositori telefonici per la richiesta automatica dei numeri, all’obbligo per i call center di utilizzare due prefissi unici a livello nazionale, diversi a seconda del tipo di chiamata – quella a scopo statistico e quella finalizzata a compiere ricerche di mercato, pubblicità, vendita e comunicazione commerciale – per consentire al ricevente un riconoscimento preventivo. Il Garante delle comunicazioni individuerà questi due prefissi entro tre mesi, e nei successivi due gli operatori di call-center dovranno adeguare le proprie numerazioni.

Rita Sabelli, Aduc